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Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela

Il Ministero degli Interni con decreto del 10 luglio 2020 ha rilasciato una nuova regola tecnica verticale antincendio che va a interessare in questo caso gli edifici sottoposti a tutela, ovvero locali storici, particolari, che possono essere destinati ad esempio all’allestimento di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Pubblicazione in gazzetta

La regola tecnica è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 2020 e sarà in vigore a distanza di 30 giorni da quella data. Potrà riguardare sia aree esistenti che di nuova realizzazione, ma sono escluse dal campo di applicazione le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente, per le quali possono essere un riferimento.

Nel dettaglio

Per entrare nel dettaglio, si applica agli edifici aperti al pubblico edifici sottoposti a tutela  ai  sensi del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, edifici che nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto 2011, n. 151, vengono quindi  elencati al numero 72.

Potrà essere utilizzata in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro  dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, e dal decreto del Presidente della  Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.

Definizioni

Queste le definizioni degli edifici e dei locali interessati “V.10.2 – Definizioni:

  1. Bene  tutelato:  bene  mobile  o  immobile  soggetto   alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42.

Nota: Nei beni immobili tutelati sono  compresi  gli  eventuali arredi di interesse culturale (es.  mobili,  tendaggi,  rivestimenti, etc).

  1. Museo  o  galleria:  struttura  permanente  che  acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
  2. Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici  destinati permanentemente all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili  ed opere d’arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.
  3. Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali  e  informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne  assicura  la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
  4. Archivio: struttura permanente che raccoglie,  inventaria  e conserva documenti originali d’interesse storico  e  ne  assicura  la consultazione per finalità di studio e di ricerca”.
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