Formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro: i criteri di qualificazione della figura

Formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro: i criteri di qualificazione della figura

Conoscenza della materia, esperienza lavorativa e capacità didattica sono i tre elementi minimi per svolgere il ruolo di formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, figura sempre più strategica nell’organizzazione della prevenzione e della tutela delle condizioni lavorative in azienda.

E’ quanto previsto dal decreto del 6 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e di quello della Salute che entra in vigore il 18 marzo 2014, ad un anno esatto dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e non riguarda i corsi di formazione già approvati e messi in calendario alla data di pubblicazione.

Per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del decreto, inoltre, i datori di lavoro, in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione descritti all’articolo 34 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), potranno continuare a svolgere formazione per i propri lavoratori.

Il documento introduce un prerequisito e sei criteri di qualificazione che delineano il livello di preparazione minimo che il formatore deve possedere ed è destinato a tutte le figure impegnate nei corsi descritti dagli articoli 34 e 37 del Testo Unico sulla sicurezza.

Sono tre le aree tematiche prese in considerazione dai criteri di qualificazione: l’area normativa, giuridica e organizzativa, quella relativa ai rischi tecnico/igienici – sanitari e quella della comunicazione e delle relazioni. E’ previsto l’obbligo di un aggiornamento a cadenza triennale nell’area tematica di competenza.

I criteri non riguardano la qualificazione dei docenti di corsi per Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavoratori e RSPP/ASPP e altre specifiche figure e le attività di addestramento.

Il prerequisito è il possesso della diploma di scuola secondaria di secondo grado, che non vige per i datori di lavoro che erogano corsi di formazione ai propri lavoratori.

Di seguito i sei criteri di qualificazione.

Ilprimo è la maturazione di un’esperienza di almeno 90 ore nei tre anni precedenti come docente esterno su una delle aree tematiche oggetto del corso.

Ilsecondo è il possesso della laurea di vecchio ordinamento, triennale specialistica o magistrale in una delle aree tematiche oggetto della docenza oppure corsi post laurea (dottorato, perfezionamento, master) in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il terzo criterio è il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, ad almeno un corso di formazione della durata minima di 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogato dai soggetti descritti all’articolo 32 del decreto 81/2008. Alla suddetta attestazione deve accompagnarsi il requisito di un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in un ambito coerente con la tematica oggetto del corso.

Il quarto criterio è il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, ad almeno un corso di formazione della durata minima di 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogato dai soggetti descritti all’articolo 32 del decreto 81/2008 e già evidenziati nel terzo criterio. In questo caso l’attestazione deve essere accompagnata dal requisito di almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.

Il quinto criterio prevede un’esperienza lavorativa o professionale di almeno 3 anni nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e coerente con l’area tematica oggetto del corso.

Il sesto criterio, infine, richiede l’esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP, figure che possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento.

E’ importante sottolineare che i titoli e le esperienze lavorative descritti nei criteri 2,3,4,5,6 devono essere accompagnati da almeno uno dei seguenti requisiti

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
  • esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
  • corso formativo in affiancamento ad un docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Risorse utili

Categoria Approfondimenti
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