La formazione RSPP, aggiornamento e integrazioni

Il  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSSP) deve aggiornare la sua formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, inoltre, secondo quanto emerge da alcune risposte pubblicate il 19 dicembre 2013 dalla Commissione interpelli del Ministero del Lavoro in merito alla formazione e all’aggiornamento di questa figura chiave nella sicurezza e salute sul luogo di lavoro, non ha l’obbligo di integrarla con corsi di formazione destinati ai lavoratori se non in caso di accertamento di nuovi rischi.

In un primo caso il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori aveva chiesto alla Commissione gli effetti del mancato aggiornamento della formazione da parte dei coordinatori per la progettazione e quelli per l’esecuzione dei lavori che, secondo quanto stabilito dall’articolo 98 del Testo Unico sulla Sicurezza, deve avvenire con cadenza quinquennale per un numero minimo di 40 ore di corso. La Commissione, richiamando l’Accordo Stato Regioni di luglio 2012, ha sottolineato che i coordinatori non possono esercitare gli incarichi fino al completo aggiornamento riferito al quinquennio appena concluso e che, più in generale, RSSP e Assp perdono la propria operatività se non adempiono all’aggiornamento nei tempi previsti.
L’organo del Ministero del Lavoro ha anche chiarito che la partecipazione dei coordinatori ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non rappresenta in ogni caso credito formativo.

In un altro caso il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati aveva chiesto il parere della Commissione interpelli sulla presunta obbligatorietà, per i docenti nominati RSPP, di integrare la propria formazione attraverso la partecipazione anche ai corsi di formazione dei lavoratori, le cui modalità di erogazione e contenuti sono descritti all’articolo 37 del Testo unico sulla sicurezza.
In particolare la questione riguardava il caso di un dirigente scolastico, datore di lavoro, che aveva obbligato i propri docenti, già incaricati delle funzioni di RSSP e in quanto tali obbligati a seguire lo specifico corso formativo a loro riservato, a frequentare anche i corsi di formazione e aggiornamento destinati a lavoratori e preposti.

Il parere della Commissione non ha lasciato dubbi: richiamando il Testo Unico sulla sicurezza e l’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, l’organo ha specificato che la formazione destinata ai docenti che ricoprono il ruolo di RSPP è superiore e quindi comprensiva, sia per contenuti che per durata, a quella erogata a lavoratori e preposti.
I corsi per diventare RSPP, infatti, rispondono a criteri formativi certamente più approfonditi, sia dal punto di vista normativo che scientifico, e quindi può essere considerata esaustiva e ridondante rispetto a una successiva integrazione con corsi destinati a lavoratori e preposti.
La Commissione ha precisato anche, citando l’articolo 32 della legge 98/2013, che ai corsi di formazione e aggiornamento che presentano contenuti che si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli presenti nei corsi di formazione per RSPP, viene riconosciuto credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.

Infine, la Commissione evidenzia il solo caso in cui la formazione dei RSPP ha necessità di essere integrata da contenuti dei corsi destinati a lavoratori e preposti e cioè l’accertamento di nuovi rischi in azienda, accertamento scaturito dalla valutazione dei rischi, il principale strumento con cui il datore di lavoro individua le misure di prevenzione e ne pianifica l’attuazione.

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